
Chi cerca oggi 'Transizione 5.0' trova in rete molte pagine che descrivono una misura non più accessibile. Il credito d'imposta nato con il decreto legge 19/2024 è chiuso ai nuovi investimenti, e dal 2026 il sostegno alla doppia transizione passa da uno strumento diverso.
Il nuovo strumento si chiama Nuovo Piano Transizione 5.0, ma non è più un credito d'imposta: è un iperammortamento, cioè una maggiorazione del costo deducibile. Cambia la sostanza, non solo il nome, e cambia anche chi ci trova convenienza.
La misura introdotta nel 2024 prevedeva un credito d'imposta proporzionale all'investimento, condizionato a una riduzione certificata dei consumi energetici. Le risorse sono state dichiarate esaurite con decreto direttoriale nel novembre 2025.
Chi aveva già prenotato il credito lo utilizza in compensazione entro la fine del 2026, secondo le comunicazioni trasmesse al GSE. Per una parte delle imprese rimaste fuori per esaurimento dei fondi, il decreto legge 38/2026 ha previsto un riconoscimento parziale.
Le scadenze intermedie di chiusura sono state più volte riformulate e le fonti non sono allineate su tutte le date. Chi ha una pratica aperta conviene che verifichi la propria posizione direttamente sul portale GSE, senza affidarsi a riepiloghi di terze parti.
La differenza tecnica ha conseguenze pratiche pesanti, e va capita prima di fare i conti.
Il credito d'imposta era un importo utilizzabile in compensazione con modello F24, quindi si traduceva in liquidità in tempi brevi e funzionava anche per imprese con imposte modeste.
L'iperammortamento invece aumenta il costo del bene ai soli fini fiscali: un investimento da 100 con maggiorazione del 180% si deduce come se fosse costato 280. Il vantaggio si distribuisce lungo il piano di ammortamento e si concretizza solo se ci sono imposte da abbattere.
Due conseguenze. La prima è che il beneficio arriva negli esercizi successivi, e sugli acconti del 2026 non se ne tiene conto. La seconda è che un'impresa in perdita o con redditività bassa ne ricava molto meno di quanto ricavasse dal credito.
| Investimento | Maggiorazione | Costo deducibile |
|---|---|---|
| Fino a 2,5 milioni di euro | 180% | 280% del costo |
| Da 2,5 a 10 milioni di euro | 100% | 200% del costo |
| Da 10 a 20 milioni di euro | 50% | 200% del costo |
| Oltre 20 milioni di euro | nessuna agevolazione | costo pieno |
La struttura a scaglioni concentra il vantaggio sugli investimenti di dimensione contenuta, che è una scelta favorevole alle piccole e medie imprese.
Gli investimenti ammessi sono di due tipi.
I beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, elencati negli allegati IV e V della legge 199/2025. Sono liste nuove, che sostituiscono i vecchi allegati A e B della legge 232/2016, quindi non si può dare per scontato che un bene agevolabile ieri lo sia ancora oggi.
Gli impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, con un limite di dimensionamento pari al 105% del fabbisogno energetico annuo dell'unità produttiva.
Su questo secondo punto c'è una regola che spiazza molti: il decreto legge 38/2026 ha rimosso il vincolo di produzione europea per i beni strumentali, ma lo ha mantenuto per i moduli fotovoltaici, che restano agevolabili solo se di produzione europea.
Resta in ogni caso il requisito di interconnessione: il bene deve essere collegato al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. È il punto su cui si gioca la maggior parte delle valutazioni di ammissibilità.
| Aspetto | Transizione 5.0 (2024-2025) | Iperammortamento (2026-2028) |
|---|---|---|
| Forma del beneficio | Credito d'imposta compensabile in F24 | Maggiorazione del costo ammortizzabile |
| Risparmio energetico | Obbligatorio e certificato (3% struttura o 5% processo) | Non richiesto |
| Diagnosi e calcolo dei risparmi | Necessari, con perizia ante e post | Non previsti |
| Beni ammessi | Allegati A e B legge 232/2016 | Allegati IV e V legge 199/2025 |
| Certificazioni | Perizia e certificazione contabile | Perizia asseverata e certificazione contabile, per qualunque importo |
| Quando si incassa | In compensazione, in tempi brevi | Lungo il piano di ammortamento |
La riga che pesa di più è la seconda. La vecchia misura era un incentivo all'efficienza energetica travestito da incentivo alla digitalizzazione: senza risparmio dimostrato non si accedeva. La nuova è un incentivo alla digitalizzazione e basta.
Per le imprese è una semplificazione notevole, perché sparisce la parte più costosa e incerta della pratica. Per il paese è un cambio di obiettivo di cui vale la pena essere consapevoli.
Tutto passa dalla piattaforma del GSE, operativa dal giugno 2026.
Comunicazione preventiva di prenotazione, per ciascuna struttura produttiva, con la descrizione degli investimenti programmati.
Comunicazione di conferma, da trasmettere entro i termini previsti dopo l'esito positivo, che attesta l'avanzamento dell'investimento.
Comunicazione di completamento, con termine ultimo fissato al 15 novembre 2028.
Servono una perizia tecnica asseverata, redatta da un tecnico abilitato o da un ente di certificazione accreditato, e una certificazione contabile delle spese effettive rilasciata da un revisore legale. A differenza del vecchio 4.0, la perizia è richiesta per qualunque importo.
Servono una perizia tecnica asseverata, redatta da un tecnico abilitato o da un ente di certificazione accreditato, e una certificazione contabile delle spese effettive rilasciata da un revisore legale. A differenza del vecchio 4.0, la perizia è richiesta per qualunque importo.
Nell'allegato V, dedicato ai beni immateriali, compaiono voci esplicite su software e piattaforme per la gestione intelligente dell'energia, sui sistemi EMS per la gestione energetica di sito, sugli algoritmi di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva e sulle applicazioni di digital twin.
Nell'allegato IV, tra i beni materiali, la sezione dedicata a qualità e sostenibilità comprende componenti e sistemi intelligenti per la gestione dell'energia e per il monitoraggio dei consumi energetici e idrici.
Tradotto: una piattaforma di energy management con la relativa sensoristica, un sistema di manutenzione predittiva e un digital twin rientrano, sulla carta, tra le categorie agevolabili.
Questa è la parte che conviene leggere con attenzione, perché è dove si fermano molte pratiche.
Gli allegati sono scritti nella logica dell'impianto produttivo. Il requisito di interconnessione parla di sistema aziendale di gestione della produzione o di rete di fornitura, e la perizia asseverata deve dimostrare che il bene soddisfa quelle caratteristiche.
Per un'azienda manifatturiera che misura i consumi dei propri reparti e collega i dati ai sistemi di gestione, il percorso è lineare.
Per un albergo, una residenza sanitaria, un ufficio direzionale o una catena di punti vendita, dove il monitoraggio riguarda l'edificio e non un processo produttivo, la dimostrazione è molto più difficile e in diversi casi non è sostenibile.
Non è una sfumatura da chiarire dopo. È la prima domanda da porre al tecnico che dovrà firmare la perizia, prima di impostare un investimento contando sull'agevolazione.
Dirlo apertamente conviene a tutti: un progetto che si blocca davanti alla perizia costa tempo al cliente e credibilità al fornitore.
Con la vecchia misura il monitoraggio era un adempimento: senza dato ante e post non si otteneva il credito. Ora non è più così, e il rischio è che sparisca dai progetti insieme all'obbligo.
Sarebbe un errore, per tre motivi molto concreti.
Senza una misura non si sceglie bene dove investire. La graduatoria degli interventi fatta a sensazione porta quasi sempre a spendere dove il ritorno è peggiore, come mostra il metodo descritto nella guida all’energy management.
Senza una misura non si dimostra il risultato. L'agevolazione non lo chiede più, ma la direzione aziendale sì, e alla richiesta di investimento successiva la domanda arriva comunque.
Il dato serve altrove. Chi ha obblighi di diagnosi energetica, un sistema di gestione ISO 50001 o una rendicontazione di sostenibilità lo deve produrre lo stesso, quindi la misura si ripaga su più fronti.
Il software di energy management di UTwin misura energia, acqua e parametri ambientali con smart meter e sensori IoT, colloca i dati sulla planimetria dell'immobile o dello stabilimento, segnala le anomalie e permette la regolazione da remoto degli impianti.
Il software di manutenzione integrato trasforma le anomalie rilevate in ordini di lavoro tracciati, dentro un digital twin che tiene insieme componenti, storico e documenti.
Sul fronte dell'agevolazione l'approccio corretto è uno solo: verificare l'ammissibilità del caso specifico con il tecnico che redige la perizia, prima di impostare il progetto. Le categorie ci sono, ma è la configurazione concreta a determinare l'esito.
No. Le risorse sono state dichiarate esaurite con decreto direttoriale nel novembre 2025 e la misura è chiusa ai nuovi investimenti. I crediti già prenotati si utilizzano in compensazione entro la fine del 2026. Dal 2026 lo strumento di riferimento è il nuovo iperammortamento.
La maggiorazione del costo ammortizzabile è del 180% fino a 2,5 milioni di euro di investimento, del 100% sulla quota tra 2,5 e 10 milioni e del 50% sulla quota tra 10 e 20 milioni. Oltre i 20 milioni non spetta alcuna maggiorazione.
No, ed è la differenza principale rispetto a Transizione 5.0, che richiedeva una riduzione certificata dei consumi del 3% sulla struttura produttiva o del 5% sul processo interessato. Il nuovo iperammortamento non prevede né obiettivo di risparmio né diagnosi energetica.
Le categorie negli allegati ci sono, sia per i beni immateriali sia per la sensoristica. L'ammissibilità concreta dipende però dal requisito di interconnessione e dal contesto di impiego, e va confermata dal tecnico che redige la perizia asseverata. Negli usi legati a un processo produttivo la valutazione è più semplice che nella gestione di un edificio.
Gli investimenti devono essere effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, con comunicazione di completamento al GSE entro il 15 novembre 2028. Le comunicazioni passano dalla piattaforma del GSE e richiedono perizia tecnica asseverata e certificazione contabile.
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