
La direttiva europea sulla prestazione energetica nell’edilizia, la EPBD (UE) 2024/1275, è conosciuta in Italia come “direttiva case green”. È un nome fuorviante, perché la parte che avrà l’impatto più immediato non riguarda le case: riguarda uffici, negozi, hotel, strutture sanitarie, scuole e capannoni.
Per chi gestisce immobili d’impresa il punto pratico è uno. La direttiva non chiede di ristrutturare tutto: chiede di sapere come consumano gli edifici, di portare fuori dalla fascia peggiore quelli che stanno indietro e di dotarli di sistemi che controllino gli impianti.
La EPBD è la direttiva che fissa gli obiettivi europei di prestazione energetica del parco edilizio, in vista della decarbonizzazione al 2050. Non si applica direttamente ai proprietari: vincola gli Stati membri, che devono recepirla con norme nazionali.
Questo spiega perché tanta comunicazione allarmistica sia stata imprecisa. La direttiva non impone a un proprietario di aprire un cantiere entro una certa data: impone agli Stati di raggiungere risultati misurabili sul patrimonio, e sono le norme nazionali a stabilire come.
Per il terziario però la sostanza cambia poco. Gli obiettivi europei si traducono in obblighi su nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, impianti e dotazioni tecniche, e su questi le date sono già scritte.
Qui sta l’elemento di incertezza da tenere presente leggendo qualsiasi contenuto su questo tema, compreso questo.
Il termine per il recepimento era il 29 maggio 2026 e l’Italia è arrivata alla scadenza senza recepire la direttiva. Mancava all’appello anche il piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, che andava trasmesso entro il 31 dicembre 2025, con conseguente apertura di una procedura di infrazione.
In pratica significa due cose. La prima è che soglie, esenzioni e modalità applicative in Italia saranno quelle dei decreti di recepimento, che vanno lette quando usciranno. La seconda è che le date europee restano il riferimento per pianificare: chi aspetta il decreto per iniziare a guardare i propri edifici si troverà a rincorrere.
| Obbligo | A chi si applica | Quando |
|---|---|---|
| Standard minimi di prestazione (MEPS) | Edifici non residenziali nella fascia peggiore del parco | Fuori dal 16% peggiore entro il 2030, fuori dal 26% entro il 2033 |
| Edifici a emissioni zero | Nuovi edifici pubblici | Dal 1 gennaio 2028 |
| Edifici a emissioni zero | Tutti i nuovi edifici | Dal 1 gennaio 2030 |
| Impianti solari | Nuovi edifici non residenziali oltre 250 m² | Entro il 31 dicembre 2026 |
| Impianti solari | Edifici non residenziali oltre 500 m² in ristrutturazione importante | Entro il 31 dicembre 2027 |
| Sistemi di automazione e controllo (BACS) | Edifici non residenziali con impianti oltre 290 kW | Già previsto da fine 2024 |
| Sistemi di automazione e controllo (BACS) | Edifici non residenziali con impianti oltre 70 kW | Entro fine 2029 |
| Punti di ricarica per veicoli elettrici | Edifici nuovi o in ristrutturazione importante con più di 5 posti auto | Almeno un punto di ricarica e precablaggio per la metà dei posti |
| Punti di ricarica per veicoli elettrici | Edifici non residenziali esistenti con più di 20 posti auto | Entro il 1 gennaio 2030 |
Le date sono quelle della direttiva: il recepimento nazionale può precisarle, introdurre esenzioni e definire le modalità di verifica.
È il punto più frainteso. I MEPS non fissano una classe energetica uguale per tutti: fissano una soglia relativa, calcolata sul parco edilizio nazionale esistente al 1 gennaio 2020 e misurata in kWh per metro quadro all’anno.
Entro il 2030 gli edifici non residenziali devono uscire dalla fascia che comprende il 16% peggiore del patrimonio; entro il 2033 dal 26% peggiore. La conseguenza pratica è che l’obbligo colpisce prima gli immobili energeticamente peggiori, e che per sapere se un edificio è a rischio bisogna conoscerne il consumo specifico reale, non solo la classe dichiarata sull’APE.
Anche l’attestato di prestazione energetica cambia: la direttiva prevede una scala armonizzata da A a G, con la classe A riservata agli edifici a emissioni zero e la G corrispondente agli edifici meno efficienti.
In attesa dei decreti, il lavoro utile non è normativo, è conoscitivo:
Lo stesso obbligo pesa in modo diverso a seconda del tipo di immobile:
Gli obblighi europei e gli incentivi nazionali corrono su binari diversi, e conviene tenerne conto nella pianificazione.
Il Conto Termico è aperto anche alle imprese per interventi su edifici del terziario, tra cui isolamento, illuminazione efficiente e sistemi di building automation, mentre il nuovo Piano Transizione 5.0 riguarda anche i beni immateriali interconnessi come i software di monitoraggio. Sono misure con finestre temporali proprie: chi pianifica gli interventi solo in base alle scadenze della direttiva rischia di arrivare fuori tempo per l’incentivo.
Tre percorsi diversi che chiedono in buona parte gli stessi dati.
La EPBD è normativa e riguarda la prestazione dell’edificio. Le certificazioni LEED, BREEAM e WELL sono volontarie e servono al mercato. La ISO 50001 è un sistema di gestione che struttura il processo interno.
Chi li affronta separatamente finisce per raccogliere tre volte le stesse informazioni. Chi imposta una volta sola il monitoraggio dei consumi e delle condizioni ambientali copre il fabbisogno informativo di tutti e tre, e si trova pronto anche quando arriveranno i decreti di recepimento.
Tra tutte le scadenze, quella sull’automazione è la più concreta per chi gestisce edifici esistenti, perché non richiede di toccare l’involucro.
La direttiva chiede che gli edifici non residenziali con impianti termici sopra una certa potenza siano dotati di sistemi di automazione e controllo, dove tecnicamente ed economicamente fattibile: la soglia dei 290 kW è già prevista, quella dei 70 kW arriva entro la fine del 2029.
Un sistema di questo tipo deve poter monitorare e analizzare i consumi, rilevare le perdite di efficienza degli impianti e permettere di intervenire sulla regolazione. Sono le funzioni di un BMS, che sugli edifici medi e piccoli si ottengono oggi anche con soluzioni cloud più leggere, come raccontiamo nell’approfondimento su BMS e building automation.
Tutto quello che la direttiva chiede di dimostrare passa dalla stessa base: sapere quanta energia consuma ogni edificio, con quale andamento e in quali condizioni di comfort.
Il software di energy management di UTwin copre questa parte: fornitura di smart meter e sensori IoT per energia, acqua, gas e parametri ambientali, raccolta dei dati in cloud, visualizzazione sul modello dell’edificio, algoritmi di AI che rilevano le anomalie e regolano gli impianti da remoto in base a clima esterno e occupazione.
Per gli edifici in cui un BMS tradizionale non si ripaga, come punti vendita, supermercati, hotel, RSA e sedi di piccole dimensioni, la piattaforma funziona come BMS light, con un CAPEX fino al 70% inferiore. Dove un BMS esiste già, si integra e ne potenzia gli automatismi.
Il software di manutenzione (CMMS) integrato tiene traccia degli interventi, che è poi la documentazione che serve quando la conformità va dimostrata.
No, non direttamente. La direttiva vincola gli Stati membri a raggiungere obiettivi sul parco edilizio nazionale, e sono le norme di recepimento a stabilire obblighi e modalità. Per il non residenziale gli standard minimi di prestazione riguardano inoltre la fascia peggiore del patrimonio, non tutti gli edifici.
Le prime sono l’obbligo di impianti solari sui nuovi edifici non residenziali oltre 250 metri quadri entro il 31 dicembre 2026 e, per gli edifici oltre 500 metri quadri in ristrutturazione importante, entro il 31 dicembre 2027. Segue l’obbligo di sistemi di automazione e controllo sopra i 70 kW entro fine 2029.
Alla scadenza del 29 maggio 2026 il recepimento non era stato completato, e anche il piano nazionale di ristrutturazione degli edifici era in ritardo. Le regole applicative italiane, comprese eventuali esenzioni, saranno quelle dei decreti di recepimento.
La direttiva prevede una scala armonizzata da A a G, con la classe A riservata agli edifici a emissioni zero e la classe G agli edifici meno efficienti, e un attestato più ricco di informazioni e confrontabile a livello europeo.
L’obbligo BACS è previsto dalla direttiva stessa per gli edifici non residenziali oltre determinate soglie di potenza degli impianti, dove tecnicamente ed economicamente fattibile. È la misura che incide di più sugli edifici esistenti, perché riguarda gli impianti e non l’involucro.
La prima cosa da fare non costa quasi nulla: mettere in fila gli edifici del proprio patrimonio con superficie, consumo specifico annuo, potenza degli impianti termici, presenza di un sistema di automazione e posti auto.
Quella tabella dice già quali immobili saranno interessati per primi e quali obblighi arriveranno prima, e trasforma una direttiva percepita come minacciosa in un piano di lavoro ordinato per priorità.
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